Con la risoluzione n. 112/E/2017, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta per la prima volta sul credito di imposta previsto all’art. 167, comma 6, del T.U.I.R., ricomprendendo nella nozione di “imposte pagate all’estero a titolo definitivo” non solo quelle assolte nello Stato di localizzazione della CFC, ma anche quelle da quest’ultima pagate in altri Paesi ove il reddito è stato prodotto. Se da una parte, l’intervento dell’Agenzia fornisce un apprezzabile chiarimento su una questione alla quale solo in dottrina si era cercato di dare soluzione, dall’altra, sono ancora diverse le tematiche che rendono i commi 6 e 7 dell’art. 167 del T.U.I.R. disposizioni di non facile lettura.
Sul n. 6/2018 di Fiscalità&Commercio Internazionale affrontiamo, con l'ausilio di tabelle ed esempi, uno dei temi maggiormente complessi della normativa sulle CFC.