Cessione del contratto di prestazione calcistica e trattamento fiscale ai fini Irap delle plusvalenze (di Elio Andrea Palmitessa)
Con la sentenza n. 9433 del 4 Aprile 2019, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema riguardante l’imponibilità ai fini Irap delle plusvalenze da cessione dei contratti di prestazione sportiva dei calciatori, nell'ambito di un contenzioso tributario avviato da una società di Serie A contro gli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai periodi d’imposta 2002 e 2003.
1. La rilevanza giuridica
La questione analizzata dai giudici ruota intorno alla natura giuridica dell’istituto della “cessione del contratto” di un calciatore da una società sportiva ad un’altra; una materia sulla quale nel corso del tempo si sono consolidati orientamenti giurisprudenziali differenti, anche in ragione delle opposte tesi sostenute in prassi e dottrina circa la sussistenza di una plusvalenza fiscalmente rilevante ai fini del tributo regionale.
Da un lato, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 19 dicembre 2001, n. 213 ha considerato la sussistenza della fattispecie impositiva, dal momento in cui “con la cessione del contratto, ciò che viene ceduto è il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta dietro corrispettivo” e quindi “il compenso derivante dalla sua cessione genera plusvalenze o minusvalenze classificabili tra i componenti ordinari”. Dall'altro lato, la F.I.G.C. con nota del 1° marzo 2001 ha inteso affermare che “l’eventuale maggior somma conseguita nella cessione del contratto di un calciatore non costituisce plusvalenza tassabile agli effetti IRAP” (tesi, tra l'altro, sostenuta dalla società calcistica nell'ambito del contenzioso tributario in commento).
2. Gli effetti connessi alle due tesi: Agenzia delle Entrate vs F.I.G.C.
Le differenti tesi propongono soluzioni giuridiche profondamente differenti, dal momento in cui, sulla base dei termini conferiti alla questione, la cessione del contratto potrebbe avere ad oggetto:
3. L’intervento del Consiglio di Stato
Ricordiamo che la rilevanza della questione aveva portato il Consiglio di Stato ad esprimersi con il parere n. 5285/2012: i giudici amministrativi hanno sostenuto la tesi secondo cui oggetto del contratto tra la società sportiva ed il calciatore è il diritto alla prestazione sportiva esclusiva, cosicché nel bilancio d’esercizio delle società sportive viene iscritto un bene immateriale se sussistono i requisiti di utilità pluriennale in termini di flusso di benefici economici perduranti nel tempo. In questo modo, le somme ricevute dalla società cedente sarebbero imponibili ai fini Irap in quanto il trasferimento avrebbe a riguardo un “bene immateriale strumentale all'attività di impresa, sia sul piano tributario, in quanto ammortizzabile, che su quello civilistico, in quanto necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale”.
4. Le conclusioni
In senso conforme al Consiglio di Stato si è così espressa la Corte nella sentenza n. 9433, ritenendo di dover accogliere il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro la pronuncia della Comm. Trib. Reg. Lazio n. 467 del 22 Giugno 2011, che aveva inteso sostenere la tesi della società calcistica secondo cui “la plusvalenza ottenuta dalla cessione del diritto di credito non può essere considerata proveniente da beni strumentali, in quanto il mezzo per consentire l'attività della società (prestazione del giocatore) nasce da un diverso negozio giuridico, successivo a quello della cessione”.
Le conclusioni annotate dai giudici di Cassazione depongono quindi a favore della seguente tesi:
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Giurisprudenza conforme (un breve estratto)
Giurisprudenza contraria (un breve estratto)
Comm. trib. regionale Lazio Roma Sez. I, Sent., 22-06-2011, n. 467