Emissione di fatture per operazioni inesistenti: le irregolarità amministrative non determinano l’inesistenza delle operazioni. In presenza di fatture registrate dall’acquirente e regolarmente pagate deve essere provato il pactum sceleris. (Cass. Pen., Sez. 3, 15.6.2017, n. 30159)
Non è provato il reato di cui all’art. 8, D.lgs. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), fondato sulla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, sull’omesso versamento di imposta, sulla irregolare tenuta della contabilità o sull’assenza di contratti scritti tra gli operatori commerciali. Tali circostanze, infatti, costituiscono mere irregolarità amministrative, dalle quali non deriva necessariamente l’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate.
Con questa interessante pronuncia la S.C., nel cassare con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia la sentenza impugnata, ha tacciato come illogici gli elementi indiziari offerti dall’accusa. Secondo i Giudici di legittimità, se le fatture oggetto di contestazione sono state contabilizzate dall’acquirente e regolarmente pagate, per l’integrazione della condotta penalmente rilevante di cui al citato articolo 8 D.lgs. 74/2000, oltre ad un impianto indiziario significativo, occorre dimostrare la sussistenza di un accordo fraudolento tra le parti.