IVA. Il diritto alla detrazione IVA non può essere negato all’impresa italiana che non adempie tutti gli obblighi informativi sulla propria controparte rumena. (Conclusioni dell’Avv. Generale nella causa C-101/16 SC Paper Consult srl vs Romania, 30.5.2017).
L’operatore commerciale conserva il diritto alla detrazione IVA anche se ha acquistato beni o servizi da un operatore incluso nella lista dei cd “soggetti inattivi”. A parere dell’Avvocato Generale presso la CGUE, la normativa rumena che prevede l’obbligo per tutti gli operatori commerciali (anche quelli esteri) di consultare la predetta lista – pena il disconoscimento del diritto alla detrazione – introduce una misura eccessivamente onerosa e sproporzionata, soprattutto ove non sia evidente il rischio di concorso in una frode fiscale. Anche se prevedere obblighi informativi per contrastare l’evasione dell’IVA è conforme alla Dir. 2006/112 CE, la conoscenza (reale o presunta) dell’esistenza di un rischio di evasione o elusione non può mai comportare un’eccezione alla neutralità dell’imposta, essendo piuttosto ragionevole la previsione di un’ammenda in casi simili.